Quando si effettua la ristrutturazione oppure il rifacimento delle coperture per tetti si può usufruire di agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità. Di conseguenza è possibile detrarre nella dichiarazione IRPEF il 65% oppure il 50% delle spese sostenute per le riparazioni, il rifacimento della copertura, le modifiche del sottotetto, il miglioramento delle prestazioni energetiche e l’applicazione della guaina impermeabilizzante. I benefici fiscali al 50% riguardano la semplice ristrutturazione e vengono definiti Bonus Ristrutturazione. Invece gli interventi per migliorare l’isolamento termico e che prevedono la coibentazione del tetto rientrano nel cosiddetto Ecobonus e prevedono un’agevolazione del 65%. In entrambi i casi l’importo detraibile viene ripartito in 10 rate annuali uguali. Per quanto riguarda l’Ecobonus per poter fruire di questa modalità occorre rispettare alcuni determinati requisiti, tra cui:
- migliorare la prestazione energetica dell’edificio grazie all’intervento che si mette in opera;
- effettuare i lavori entro il 31Dicembre 2021;
- pagare i professionisti oppure la ditta che esegue i lavori usando metodi tracciabili, come il bonifico bancario o postale. In banca si possono trovare moduli precompilati nel quale inserire il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la causale con i riferimenti alla norma che disciplina questa agevolazione fiscale, il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento. In caso contrario non si può accedere alla detrazione;
- comunicare per via digitale all’ENEA l’intervento entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Si deve usare l’apposito form online accedendo al sito dell’ente con le proprie credenziali e allegando la certificazione energetica dell’immobile.
Coperture tetti condominiali, scopri tutte le agevolazioni
Per quanto riguarda le coperture tetti dei condomini le agevolazioni fiscali riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, rifacimento della guaina impermeabile, restauro, ristrutturazione edilizia, sostituzione delle tegole e dei cornicioni danneggiati, risanamento conservativo. Si deve tenere a mente che è possibile detrarre i lavori di manutenzione ordinaria soltanto se questi interessano le coperture tetti condominiali; in caso contrario, non si usufruisce di alcuna detrazione fiscale. Il Testo Unico in materia edilizia classifica all’interno di questa categoria le opere eseguite per mantenere in efficienza i preesistenti impianti tecnologici, la sostituzione, la riparazione e il rinnovamento delle tegole. Anche per questo motivo, se l’intervento interessa un’unità abitativa singola, non si può detrarre la sostituzione della guaina impermeabilizzante del tetto. L’unica eccezione è rappresentata dalle situazioni in cui si interviene anche sull’isolamento termico oppure sull’intera struttura del tetto. Di conseguenza si classifica questa soluzione come un’opera di ristrutturazione oppure di manutenzione straordinaria, sostituendo l’intera copertura. Altre modalità che consentono di fruire dell’Ecobonus e, quindi, della detrazione al 65% sono:
- sostituire le tegole del tetto con altre di materiale oppure forme diverse, nel caso in cui abbiano una trasmittanza termica inferiore. In caso contrario, l’agevolazione fa riferimento al Bonus Ristrutturazione al 50%;
- sostituire la guaina impermeabilizzante, se la copertura del tetto è costituita da tegole;
- l’adozione di pannelli sandwich, composti da uno strato in legno oppure cemento, da uno in materiali isolanti e impermeabili e da un rivestimento esterno. Si tratta di soluzioni appositamente pensate per la coibentazione del tetto.
Inoltre si ricorda che è possibile detrarre alcuni interventi volti a migliorare il comfort abitativo oppure la sicurezza dell’immobile. Si può accedere alla detrazione al 50% anche se non sono classificati come lavori di manutenzione ordinaria oppure straordinaria. Tra questi si ricordano, la bonifica e smaltimento amianto e l’apertura di nuovi lucernari. Per avere maggiori informazioni in merito si consiglia di consultare un nostro professionista.